domenica 29 novembre 2009

SULLE MADRI SEPARATE CHE NON FAVORISCONO GLI INCONTRI DEI FIGLI CON IL PADRE

Con sentenza n. 34838/2009 la Cassazione Penale ha stabilito che "Ha diritto al risarcimento del danno endofamiliare ex art. 388, comma secondo, c.p., per elusione sistematica dei provvedimenti sull'affidamento stabiliti dal giudice della separazione, il comportamento ostile attuato dalla madre affidataria nei confronti del padre, tradottosi nella deliberata volontà di condizionamento psicologico della figlia della coppia, indotta così a non voler incontrare il padre nei termini stabiliti nella separazione, e volto ad annullare la figura paterna,."
Una mamma si deve dunque prodigare affinchè si rispettino i provvedimenti del giudice in relazione agli incontri con l'altro genitore. Un atteggiamento contrario, infatti, spiega la Corte, lungi dal "tutelare l'effettivo interesse" del minore, denota "il proposito di vulnerare l'interesse del marito a frequentare il figlio in costanza di separazione coniugale

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