domenica 29 novembre 2009

TG VIDEO DIRITTO puntata del 01.10.09

Tg Video diritto del 01.10.09
http://www.videodiritto.it/blog/2009/10/01/tg-videodirittoit-puntata-del-30-settembre-2009/?NL=63&L=1&UIM=studiolegalevasapollo@gmail.com&UID=699&lingua=ita

Ingiuria nei confronti della suocera

È fonte di risarcimento del danno endofamiliare la condotta del coniuge che con ingiurie, sebbene non dirette all'altro coniuge, ma ai suoi genitori, abbia inevitabilmente leso il decoro dello stesso. Tale lesione, difatti, si verifica inevitabilmente quante volte quando sussiste uno stretto legame parentale fra la persona cui le offese sono comunicate e quella cui si riferiscono, traducendosi tale condotta in una mancanza, anche nei confronti del percettore di tali espressioni, del rispetto che, quale componente della dignità umana, è dovuto a ciascuno dei consociati.
Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 35874/2009)

Impugnabilità del preavviso di fermo

Con l'ordinanza n. 10672 del 2009 le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione si sono pronunciate espressamente in tema di fermi amministrativi di veicoli, disposti dall'agente della riscossione ex articolo 86 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, riconoscendo l'autonoma impugnabilità del cosiddetto preavviso di fermo.
Ricordo che il provvedimento di preavviso di fermo va impugnato di fronte all'autorità competente in relazione alla natura del tributo per il quale il fermo verrà  iscritto. 
Indico, di seguito, il link dovè potrete leggere una breve ma chiara analisi dull'impugnabilità del detto provvedimento: http://www.studiocataldi.it/articoli/pdf/preavviso.pdf

TG Video diritto puntata del 23.09.09

http://www.videodiritto.it/blog/2009/09/23/tg-videodirittoit-puntata-del-23-settembre-2009/?NL=61&L=1&UIM=studiolegalevasapollo@gmail.com&UID=699&lingua=itaSTUDIO LEGALE VASAPOLLO

Nullità della delibera di assemblea del condominio

"Deve considerarsi nulla, e non già semplicemente annullabile, la delibera dell'assemblea di condominio che ratifichi una spesa assolutamente priva di inerenza alla gestione condominiale, non rilevando in senso contrario che l'importo della stessa sia modesto in rapporto all'elevato numero dei condomini e alla entità complessiva del rendiconto."
La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 18192 del 10 agosto 2009 stabilisce alcuni punti fermi in tema di impugnabilità di delibere condominiali. In primo luogo, i giudici di legittimità hanno affermato il principio di diritto, in base al quale deve considerarsi nulla, e non semplicemente annullabile, la delibera dell'assemblea di condominio che ratifichi ed approvi una spesa del tutto estranea alla gestione condominiale, come, con riferimento al caso di specie, gli esborsi relativi ad un'utenza telefonica privata dell'amministratore ovvero all'acquisto in proprio di una licenza software da parte dello stesso. Tale principio, la cui portata concreta va ravvisata nella conseguente impugnabilità in ogni tempo di una simile delibera assembleare, al di là del termine di decadenza altrimenti stabilito dall'art. 1137 c.c., opera peraltro indipendentemente dall'eventuale esiguità dell'importo della spesa oggetto di contestazione, anche in relazione al complessivo numero dei condomini ed all'entità del bilancio consuntivo di cui si vada a discutere nell'ambito della medesima assemblea. Sotto un diverso profilo, con la medesima pronuncia i giudici della Cassazione hanno altresì riconosciuto la validità di ogni delibera condominiale, che, pur non indicando espressamente l'elenco dei condomini che abbiano approvato la delibera stessa, riporti in maniera sufficiente i nominativi di tutti i condomini presenti alla riunione, personalmente o a mezzo delega, nonchè dei condomini astenutisi o che abbiano manifestato voto contrario e delle rispettive quote millesimali, ritenendo che le suddette indicazioni consentano in ogni caso la verifica del raggiungimento dei quorum costitutivi e deliberativi richiesti dall'art. 1136 c.c. Le argomentazioni sviluppate dagli ermellini a sostegno di tale tesi muovono innanzitutto dal tenore letterale dell'art. 1136 c.c., testo citato, il quale dispone, al secondo, al terzo, al quarto, al quinto ed al settimo comma, per quanto qui interessa, che le deliberazioni delle assemblee dei condomini debbono approvarsi con un numero di voti che rappresenti la maggioranza, semplice o qualificata, dei partecipanti al condominio intervenuti nella riunione e del valore dell'edificio, e che delle deliberazioni deve redigersi il verbale. La norma indicata, di contro, non prevede espressamente che, ai fini della validità delle deliberazioni adottate, debbano individuarsi, mediante riproduzione nel verbale, i nomi dei singoli partecipanti alla votazione, assenzienti e dissenzienti, ed i valori delle rispettive quote millesimali. Tuttavia, secondo l'insegnamento della Cassazione, il silenzio del legislatore sul punto non deve far dubitare circa il carattere essenziale dell'individuazione nel verbale assembleare dei partecipanti assenzienti e dissenzienti. Non si può trascurare, infatti, che nelle maggioranze richieste ai fini della validità dell'approvazione delle deliberazioni, nonchè della costituzione stessa dell'assemblea, debbono essere computati, oltre all'elemento personale (il numero dei partecipanti al condominio), quello reale (la quota proporzionale dell'edificio espressa in millesimi); e che la legittimazione ad impugnare la delibera è riservata ai condomini dissenzienti o assenti. Peraltro i giudici di legittimità colgono l'occasione di precisare che l'identificazione dei condomini assenzienti e dissenzienti rileva anche ad altri effetti. In particolare, i condomini debbono essere posti in grado di valutare l'esistenza di un eventuale conflitto di interessi, possibile solo previa individuazione dei soggetti che abbiano manifestato il voto. Sulla scorta di tali premesse, la sentenza in commento ha richiamato il costante orientamento interpretativo della Suprema Corte, che ritiene illegittima, tra l'altro, quella delibera che ometta di riprodurre nel verbale l'indicazione nominativa dei singoli condomini favorevoli e contrari e le loro quote di partecipazione al condominio, limitandosi a prendere atto del risultato della votazione, mediante l'espressione "l'assemblea, a maggioranza, ha deliberato" o altra locuzione analoga (cfr. Cass., sez. II, 19 ottobre 1998, n. 10329; Cass., sez. II, 29 gennaio 1999, n. 810), nonchè la delibera il cui verbale contenga omissioni relative alla individuazione dei singoli condomini assenzienti, dissenzienti, assenti o al valore delle rispettive quote (in tal senso Cass., Sez. Un., 7 marzo 2005, n. 4806). Con riferimento al caso di specie, la Cassazione è invece giunta ad affermare la validita della delibera assembleare impugnata, in quanto contenente, come si era potuto pacificamente accertare nel corso dell'istruttoria, l'elenco dei condomini deleganti, con l'indicazione del nome del rappresentante di ciascuno e del valore delle rispettive quote; l'elenco dei condomini presenti, con i relativi millesimi; l'elenco nominativo di tutti i condomini che si erano astenuti e di coloro che avevano espresso voto contrario, e l'approvazione, con l'indicazione delle quote rappresentate dal totale sia degli astenuti che dei contrari; l'indicazione del numero dei condomini favorevoli e la relativa quota proporzionale dell'edificio espressa in millesimi.

Insidacabilità dell'interpretazione del giudice ex artt. 1362 e 1363

Secondo la Cassazione il Giudice di merito, nel valutare la volontà negoziale delle parti esamina la corrispondenza tra le parti e ne valuta la volontà negoziale; tale valutazione attiene al merito e, se sorretta da motivazione adeguata e non illogica, è insuscettibile di controllo in sede di legittimità. (Cass. Civ.19205/2009).

risarcimento dei danno al lavoratore non autorizzato dal datore di lavoro a seguire i corsi di formazione

"Il dipendente, al quale è stata negata, senza giustificato motivo, la possibilità di fruire dei permessi per la frequenza di corsi di formazione, ha diritto al risarcimento del danno in quanto ha perso una chance formativa attraverso la quale avrebbe potuto ottenere una maggiore qualificazione con migliori prospettive di carriera"
Questo quanto deciso dalla Cassazione Civile con sentenza n.  19682/2009 la quale ha confermato un risarcimento in favore di una dipendente di una Casa di riposo alla quale non erano state concesse le 150 ore di permesso annue per la frequenza di un corso professionale esterno

SULLE MADRI SEPARATE CHE NON FAVORISCONO GLI INCONTRI DEI FIGLI CON IL PADRE

Con sentenza n. 34838/2009 la Cassazione Penale ha stabilito che "Ha diritto al risarcimento del danno endofamiliare ex art. 388, comma secondo, c.p., per elusione sistematica dei provvedimenti sull'affidamento stabiliti dal giudice della separazione, il comportamento ostile attuato dalla madre affidataria nei confronti del padre, tradottosi nella deliberata volontà di condizionamento psicologico della figlia della coppia, indotta così a non voler incontrare il padre nei termini stabiliti nella separazione, e volto ad annullare la figura paterna,."
Una mamma si deve dunque prodigare affinchè si rispettino i provvedimenti del giudice in relazione agli incontri con l'altro genitore. Un atteggiamento contrario, infatti, spiega la Corte, lungi dal "tutelare l'effettivo interesse" del minore, denota "il proposito di vulnerare l'interesse del marito a frequentare il figlio in costanza di separazione coniugale