domenica 29 novembre 2009
Insidacabilità dell'interpretazione del giudice ex artt. 1362 e 1363
Secondo la Cassazione il Giudice di merito, nel valutare la volontà negoziale delle parti esamina la corrispondenza tra le parti e ne valuta la volontà negoziale; tale valutazione attiene al merito e, se sorretta da motivazione adeguata e non illogica, è insuscettibile di controllo in sede di legittimità. (Cass. Civ.19205/2009).
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento