domenica 13 dicembre 2009

impedire all'ex di prendere gli effetti personali dopo la separazione integra gli estremi del reato di appropriazione indebita

La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 37498/2009) ha stabilito che rischia il carcere per appropriazione indebita l'ex che impedisce all'altro di andarsi a riprendere la macchina e gli effetti personali. Secondo gli Ermellini, il delitto di appropriazione indebita si consuma nel momento in cui l'agente tiene consapevolmente un comportamento oggettivamente eccedente la sfera delle facoltà ricomprese nel titolo del suo possesso ed incompatibile con il diritto del titolare, in quanto significativo nell'immutazione del mero possesso in dominio.
Da tale principio prosegue la Corte-, affermato dalla giurisprudenza, si desume che il reato in questione, consumato nel momento in cui il soggetto agente esercita la signoria sul beni uti dominus e non è necessario che la parte offesa debba formulare un'esplicita e formale richiesta di restituzione dello specifico bene oggetto della interversione del possesso. Nel caso di speciela situazione di fatto maturata fra le parti (separazione con allontanamento della parte offesa dalla casa di abitazione senza il ritiro dei propri oggetti personali e della autovettura) e la corrispondenza intercorsa fra i legali, consente di ritenere che l'imputato ha avuto modo di comprendere perfettamente di trattenere presso di se oggetti appartenenti alla parte offesa

Risarcimento del pedone che viene investito attraversando le strisce pedonali

Gli automobilisti devono dare la precedenza ai pedoni che attraversano sulle strisce pedonali. Si tratta di un comportamento 'incivile' sottoline la Corte ricordando che mentre si è alla guida di un'autovettura si è sempre obbligati a dare la precedenza ai pedoni in transito sulla segnaletica orizzontale loro dedicata. Non si tratta dunque di un atto discrezionale dell'automobilista che deve sempre fermarsi. Sulla scorta di tale principio la corte (sentenza n.20949/2009) ha accolto il ricorso dei tre figli di una donna investita sulle strisce da un motociclista e morta poco dopo per le gravi lesioni craniche. I giudici di merito avevano attribuito il 30% della colpa dell'incidente alla donna che aveva attraversato la strada frettoosamente e senza guardare se stessero sopraggiungendo delle vetture. Il danno riconosciuto i prossimi congiunti era stato quindi limitato nella misura del 70% del totale. La Corte di Cassazione con la citata sentenza stabilisce che:
"In caso di sinistro occorso in prossimità di un attraversamento pedonale, sussiste un concorso di colpa del pedone allorché questi abbia tenuto una condotta assolutamente imprevedibile e del tutto straordinaria, non ipotizzabile nel caso di semplice attraversamento frettoloso ed a testa bassa. Infatti, non può essere attributo al pedone, che ha la precedenza, il dovere di valutare, pena l'addebito del concorso di colpa, la velocità dei veicoli che sopraggiungono o addirittura l'intenzione del conducente di rallentare o no: chi è sulle strisce ha ragione di fare affidamento sulla cautela di chi è al volante"

La motivazione della sentenza nel giudizio tributario alla luce della novella del codice di procedura civile (l. n. 69 del 2009)

Si riporta la relazione del Dott. Domenico Chinedemi sulla  motivazione della sentenza nel giudizio tributario alla luce della novella del codice di procedura civile (l. n. 69 del 2009) http://www.altalex.com/index.php?idu=128496&cmd5=824862de1b394fab212e9c9a15b9a604&idnot=47431

sui danni bagatellari

Per danno bagatellare va inteso quel danno consistente in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione.
La corte di Cassazione a SS.UU. con sentenza del 19 agosto 2009, n. 18356 ha statuito che " In tema di responsabilità per fatto illecito, rientra tra i principi informatori della materia, ai quali è tenuto a uniformarsi il g.d.p. nel giudizio di equità, quello di cui al disposto dell'art. 2059 c.c. il quale, secondo una lettura costituzionalmente orientata, non disciplina un'autonoma fattispecie di illecito, produttiva di danno non patrimoniale, distinta da quella prevista dall'art. 2043 c.c., ma regola i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali, sul presupposto dell'esistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dall'art. 2043 c.c., con la peculiarità della tipicità di detto danno, stante la natura dell'art. 2059 c.c., quale norma di rinvio ai casi previsti dalla legge ovvero ai diritti costituzionali inviolabili, presieduti dalla tutela minima risarcitoria, e con la precisazione, in tale ultimo caso, che la rilevanza costituzionale deve riguardare l'interesse leso e non il pregiudizio in conseguenza sofferto, e che la risarcibilità del danno non patrimoniale presuppone, altresì, che la lesione sia grave e che il danno non sia futile"

venerdì 11 dicembre 2009

TG VIDEO DIRITTO puntata del 02.12.09

Concorso del pedone che attraversa la strada di notte: una decisione della Corte di Cassazione
http://www.videodiritto.it/blog/2009/12/01/tg-videodirittoit-puntata-del-2-dicembre-2009/

TG VIDEO DIRITTO puntata del 26.11.09

Indennizzo anche per i voli in ritardo. La corte di Giustizia estende la compensazione prevista per il volo cancellato http://www.videodiritto.it/blog/2009/11/25/tg-videodirittoit-puntata-del-25-novembre-2009/

TG VIDEO DIRITTO puntata del 18.11.09

occhi alla parte in cui viene detto che anche L’ausiliario può fare le multe anche fuori le strisce blu se dipendente del comune http://www.videodiritto.it/blog/2009/11/18/tg-videodirittoit-puntata-del-18-novembre-2009/

TG VIDEO DIRITTO puntata del 12.11.09

http://www.videodiritto.it/blog/2009/11/11/tg-videodirittoit-puntata-del-11-novembre-2009/?NL=152&L=1&UIM=studiolegalevasapollo@gmail.com&UID=699&lingua=ita

puntata tg video diritto del 04.11.09

http://www.videodiritto.it/blog/2009/11/04/tg-videodirittoit-puntata-del-04-novembre-2009/?NL=147&L=1&UIM=studiolegalevasapollo@gmail.com&UID=699&lingua=ita

giovedì 10 dicembre 2009

Prima ordinaza sul nuovo rito sommario

Con l'ordinanza del 18 novembre 2009 il Tribunale di Varese inizia a chiarire alcuni aspetti sul procedimento sommario previsto dal nuovo art. 702 bis c.p.c. inserito dalla L. 69/09.
Collegandovi al seguente link potrete leggere la nota dell'Avv. Manuela Rinaldi, nonchè la massima e il testo integrale dell'ordinanza http://www.altalex.com/index.php?idnot=48300

domenica 29 novembre 2009

TG VIDEO DIRITTO puntata del 01.10.09

Tg Video diritto del 01.10.09
http://www.videodiritto.it/blog/2009/10/01/tg-videodirittoit-puntata-del-30-settembre-2009/?NL=63&L=1&UIM=studiolegalevasapollo@gmail.com&UID=699&lingua=ita

Ingiuria nei confronti della suocera

È fonte di risarcimento del danno endofamiliare la condotta del coniuge che con ingiurie, sebbene non dirette all'altro coniuge, ma ai suoi genitori, abbia inevitabilmente leso il decoro dello stesso. Tale lesione, difatti, si verifica inevitabilmente quante volte quando sussiste uno stretto legame parentale fra la persona cui le offese sono comunicate e quella cui si riferiscono, traducendosi tale condotta in una mancanza, anche nei confronti del percettore di tali espressioni, del rispetto che, quale componente della dignità umana, è dovuto a ciascuno dei consociati.
Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 35874/2009)

Impugnabilità del preavviso di fermo

Con l'ordinanza n. 10672 del 2009 le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione si sono pronunciate espressamente in tema di fermi amministrativi di veicoli, disposti dall'agente della riscossione ex articolo 86 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, riconoscendo l'autonoma impugnabilità del cosiddetto preavviso di fermo.
Ricordo che il provvedimento di preavviso di fermo va impugnato di fronte all'autorità competente in relazione alla natura del tributo per il quale il fermo verrà  iscritto. 
Indico, di seguito, il link dovè potrete leggere una breve ma chiara analisi dull'impugnabilità del detto provvedimento: http://www.studiocataldi.it/articoli/pdf/preavviso.pdf

TG Video diritto puntata del 23.09.09

http://www.videodiritto.it/blog/2009/09/23/tg-videodirittoit-puntata-del-23-settembre-2009/?NL=61&L=1&UIM=studiolegalevasapollo@gmail.com&UID=699&lingua=itaSTUDIO LEGALE VASAPOLLO

Nullità della delibera di assemblea del condominio

"Deve considerarsi nulla, e non già semplicemente annullabile, la delibera dell'assemblea di condominio che ratifichi una spesa assolutamente priva di inerenza alla gestione condominiale, non rilevando in senso contrario che l'importo della stessa sia modesto in rapporto all'elevato numero dei condomini e alla entità complessiva del rendiconto."
La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 18192 del 10 agosto 2009 stabilisce alcuni punti fermi in tema di impugnabilità di delibere condominiali. In primo luogo, i giudici di legittimità hanno affermato il principio di diritto, in base al quale deve considerarsi nulla, e non semplicemente annullabile, la delibera dell'assemblea di condominio che ratifichi ed approvi una spesa del tutto estranea alla gestione condominiale, come, con riferimento al caso di specie, gli esborsi relativi ad un'utenza telefonica privata dell'amministratore ovvero all'acquisto in proprio di una licenza software da parte dello stesso. Tale principio, la cui portata concreta va ravvisata nella conseguente impugnabilità in ogni tempo di una simile delibera assembleare, al di là del termine di decadenza altrimenti stabilito dall'art. 1137 c.c., opera peraltro indipendentemente dall'eventuale esiguità dell'importo della spesa oggetto di contestazione, anche in relazione al complessivo numero dei condomini ed all'entità del bilancio consuntivo di cui si vada a discutere nell'ambito della medesima assemblea. Sotto un diverso profilo, con la medesima pronuncia i giudici della Cassazione hanno altresì riconosciuto la validità di ogni delibera condominiale, che, pur non indicando espressamente l'elenco dei condomini che abbiano approvato la delibera stessa, riporti in maniera sufficiente i nominativi di tutti i condomini presenti alla riunione, personalmente o a mezzo delega, nonchè dei condomini astenutisi o che abbiano manifestato voto contrario e delle rispettive quote millesimali, ritenendo che le suddette indicazioni consentano in ogni caso la verifica del raggiungimento dei quorum costitutivi e deliberativi richiesti dall'art. 1136 c.c. Le argomentazioni sviluppate dagli ermellini a sostegno di tale tesi muovono innanzitutto dal tenore letterale dell'art. 1136 c.c., testo citato, il quale dispone, al secondo, al terzo, al quarto, al quinto ed al settimo comma, per quanto qui interessa, che le deliberazioni delle assemblee dei condomini debbono approvarsi con un numero di voti che rappresenti la maggioranza, semplice o qualificata, dei partecipanti al condominio intervenuti nella riunione e del valore dell'edificio, e che delle deliberazioni deve redigersi il verbale. La norma indicata, di contro, non prevede espressamente che, ai fini della validità delle deliberazioni adottate, debbano individuarsi, mediante riproduzione nel verbale, i nomi dei singoli partecipanti alla votazione, assenzienti e dissenzienti, ed i valori delle rispettive quote millesimali. Tuttavia, secondo l'insegnamento della Cassazione, il silenzio del legislatore sul punto non deve far dubitare circa il carattere essenziale dell'individuazione nel verbale assembleare dei partecipanti assenzienti e dissenzienti. Non si può trascurare, infatti, che nelle maggioranze richieste ai fini della validità dell'approvazione delle deliberazioni, nonchè della costituzione stessa dell'assemblea, debbono essere computati, oltre all'elemento personale (il numero dei partecipanti al condominio), quello reale (la quota proporzionale dell'edificio espressa in millesimi); e che la legittimazione ad impugnare la delibera è riservata ai condomini dissenzienti o assenti. Peraltro i giudici di legittimità colgono l'occasione di precisare che l'identificazione dei condomini assenzienti e dissenzienti rileva anche ad altri effetti. In particolare, i condomini debbono essere posti in grado di valutare l'esistenza di un eventuale conflitto di interessi, possibile solo previa individuazione dei soggetti che abbiano manifestato il voto. Sulla scorta di tali premesse, la sentenza in commento ha richiamato il costante orientamento interpretativo della Suprema Corte, che ritiene illegittima, tra l'altro, quella delibera che ometta di riprodurre nel verbale l'indicazione nominativa dei singoli condomini favorevoli e contrari e le loro quote di partecipazione al condominio, limitandosi a prendere atto del risultato della votazione, mediante l'espressione "l'assemblea, a maggioranza, ha deliberato" o altra locuzione analoga (cfr. Cass., sez. II, 19 ottobre 1998, n. 10329; Cass., sez. II, 29 gennaio 1999, n. 810), nonchè la delibera il cui verbale contenga omissioni relative alla individuazione dei singoli condomini assenzienti, dissenzienti, assenti o al valore delle rispettive quote (in tal senso Cass., Sez. Un., 7 marzo 2005, n. 4806). Con riferimento al caso di specie, la Cassazione è invece giunta ad affermare la validita della delibera assembleare impugnata, in quanto contenente, come si era potuto pacificamente accertare nel corso dell'istruttoria, l'elenco dei condomini deleganti, con l'indicazione del nome del rappresentante di ciascuno e del valore delle rispettive quote; l'elenco dei condomini presenti, con i relativi millesimi; l'elenco nominativo di tutti i condomini che si erano astenuti e di coloro che avevano espresso voto contrario, e l'approvazione, con l'indicazione delle quote rappresentate dal totale sia degli astenuti che dei contrari; l'indicazione del numero dei condomini favorevoli e la relativa quota proporzionale dell'edificio espressa in millesimi.

Insidacabilità dell'interpretazione del giudice ex artt. 1362 e 1363

Secondo la Cassazione il Giudice di merito, nel valutare la volontà negoziale delle parti esamina la corrispondenza tra le parti e ne valuta la volontà negoziale; tale valutazione attiene al merito e, se sorretta da motivazione adeguata e non illogica, è insuscettibile di controllo in sede di legittimità. (Cass. Civ.19205/2009).

risarcimento dei danno al lavoratore non autorizzato dal datore di lavoro a seguire i corsi di formazione

"Il dipendente, al quale è stata negata, senza giustificato motivo, la possibilità di fruire dei permessi per la frequenza di corsi di formazione, ha diritto al risarcimento del danno in quanto ha perso una chance formativa attraverso la quale avrebbe potuto ottenere una maggiore qualificazione con migliori prospettive di carriera"
Questo quanto deciso dalla Cassazione Civile con sentenza n.  19682/2009 la quale ha confermato un risarcimento in favore di una dipendente di una Casa di riposo alla quale non erano state concesse le 150 ore di permesso annue per la frequenza di un corso professionale esterno

SULLE MADRI SEPARATE CHE NON FAVORISCONO GLI INCONTRI DEI FIGLI CON IL PADRE

Con sentenza n. 34838/2009 la Cassazione Penale ha stabilito che "Ha diritto al risarcimento del danno endofamiliare ex art. 388, comma secondo, c.p., per elusione sistematica dei provvedimenti sull'affidamento stabiliti dal giudice della separazione, il comportamento ostile attuato dalla madre affidataria nei confronti del padre, tradottosi nella deliberata volontà di condizionamento psicologico della figlia della coppia, indotta così a non voler incontrare il padre nei termini stabiliti nella separazione, e volto ad annullare la figura paterna,."
Una mamma si deve dunque prodigare affinchè si rispettino i provvedimenti del giudice in relazione agli incontri con l'altro genitore. Un atteggiamento contrario, infatti, spiega la Corte, lungi dal "tutelare l'effettivo interesse" del minore, denota "il proposito di vulnerare l'interesse del marito a frequentare il figlio in costanza di separazione coniugale

mercoledì 23 settembre 2009

illegittimità dell'iscrizione ipotecaria se non preceduta da intimazione di pagamento

La ctp di Treviso  con la sentenza n. 90/5/08  ha ritenuto illegittima l'iscrizione ipotecaria se non preceduta dall'avviso previsto dall'art. 50 D.P.R. 602/73.
Tale articolo prevede che trascorso un anno dalla notifica della cartella di pagamento il Concessionario della riscossione dei crediti è tenuto a notificare un avviso contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal
ruolo entro cinque giorni.
Si rimanda al seguente link http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Norme%20e%20Tributi/2009/03/ipoteca-immobiliare-ctr-treviso.shtml?uuid=c0fc16d8-0f00-11de-b874-530b20f3f76e&DocRulesView=Libero&correlato

nulità dell'iscrizione ipotecaria in caso di fermo

interessantissima la sentenza della Ctp di Massa Carrara  n. 250/1/09 con cui l'organo giudicante ha ritenuto che non vi può essere iscrizione ipotecaria, qualora il contribuente abbia gia ricevuto un fermo amministrativo.
Metto dunque in evidenza la pagina del Sole 24 ore dive potrete trovare ulteriori dettagli.
http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Norme%20e%20Tributi/2009/09/sentenza-ipoteca-fermo-amministrativo-commissione-tributaria-provinciale.shtml?uuid=c8617b88-9e12-11de-8d06-65c305b3f5e4&DocRulesView=Libero

giovedì 17 settembre 2009

riforma del processo civile

Riporto  la tabella elaborata da Giuseppe Buffone  con le modifiche apportate al codice di procedura civile mediante la L. 69/09

http://www.altalex.com/index.php?idstr=11&idnot=10729

giovedì 10 settembre 2009

Direttiva 14 agosto 2009 del Ministero dell'Interno

Il Ministero dell'Interno con la Direttiva 14 agosto 2009 detta i criteri di indirizzo e coordinamento volti a garantire un'azione di prevenzione e di contrastodell'eccesso di velocità.
I punti cardine della detta direttiva sono i seguenti:

1) prioritaria attenzione ai tratti di strada in cui si verifica un costante ed alto livello infortunistico (.2) ricognizione ed eventuale revisione dell' elenco dei tratti di strada in cui, ai sensi dell'art.4 della            Legge 168/2001, è consentito l'impiego di sistemi di controllo remoto delle violazioni;
3)rilevamento selettivo che consenta di sanzionare i conducenti responsabili dell'eccesso di velocità proporzionalmente al pericolo causato dalla loro condotta di guida;
4)contestazione immediata solo nei casi in cui sussistano tutte le garanzie per la sicurezza della circolazione e degli operatori;
5)coordinamento territoriale tra le Forze di Polizia e le Polizie locali per evitare la contemporanea effettuazione di più rilevamenti sul medesimo tratto di strada.
6) creazione di un osservatorio finalizzato al monitoraggio degli incidenti stradali dipendenti dall'eccesso di velocità e a misurare l'efficacia delle attività di contrasto adottate.
http://www.altalex.com/index.php?idu=128496&cmd5=824862de1b394fab212e9c9a15b9a604&idnot=47089