domenica 13 dicembre 2009

impedire all'ex di prendere gli effetti personali dopo la separazione integra gli estremi del reato di appropriazione indebita

La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 37498/2009) ha stabilito che rischia il carcere per appropriazione indebita l'ex che impedisce all'altro di andarsi a riprendere la macchina e gli effetti personali. Secondo gli Ermellini, il delitto di appropriazione indebita si consuma nel momento in cui l'agente tiene consapevolmente un comportamento oggettivamente eccedente la sfera delle facoltà ricomprese nel titolo del suo possesso ed incompatibile con il diritto del titolare, in quanto significativo nell'immutazione del mero possesso in dominio.
Da tale principio prosegue la Corte-, affermato dalla giurisprudenza, si desume che il reato in questione, consumato nel momento in cui il soggetto agente esercita la signoria sul beni uti dominus e non è necessario che la parte offesa debba formulare un'esplicita e formale richiesta di restituzione dello specifico bene oggetto della interversione del possesso. Nel caso di speciela situazione di fatto maturata fra le parti (separazione con allontanamento della parte offesa dalla casa di abitazione senza il ritiro dei propri oggetti personali e della autovettura) e la corrispondenza intercorsa fra i legali, consente di ritenere che l'imputato ha avuto modo di comprendere perfettamente di trattenere presso di se oggetti appartenenti alla parte offesa

Risarcimento del pedone che viene investito attraversando le strisce pedonali

Gli automobilisti devono dare la precedenza ai pedoni che attraversano sulle strisce pedonali. Si tratta di un comportamento 'incivile' sottoline la Corte ricordando che mentre si è alla guida di un'autovettura si è sempre obbligati a dare la precedenza ai pedoni in transito sulla segnaletica orizzontale loro dedicata. Non si tratta dunque di un atto discrezionale dell'automobilista che deve sempre fermarsi. Sulla scorta di tale principio la corte (sentenza n.20949/2009) ha accolto il ricorso dei tre figli di una donna investita sulle strisce da un motociclista e morta poco dopo per le gravi lesioni craniche. I giudici di merito avevano attribuito il 30% della colpa dell'incidente alla donna che aveva attraversato la strada frettoosamente e senza guardare se stessero sopraggiungendo delle vetture. Il danno riconosciuto i prossimi congiunti era stato quindi limitato nella misura del 70% del totale. La Corte di Cassazione con la citata sentenza stabilisce che:
"In caso di sinistro occorso in prossimità di un attraversamento pedonale, sussiste un concorso di colpa del pedone allorché questi abbia tenuto una condotta assolutamente imprevedibile e del tutto straordinaria, non ipotizzabile nel caso di semplice attraversamento frettoloso ed a testa bassa. Infatti, non può essere attributo al pedone, che ha la precedenza, il dovere di valutare, pena l'addebito del concorso di colpa, la velocità dei veicoli che sopraggiungono o addirittura l'intenzione del conducente di rallentare o no: chi è sulle strisce ha ragione di fare affidamento sulla cautela di chi è al volante"

La motivazione della sentenza nel giudizio tributario alla luce della novella del codice di procedura civile (l. n. 69 del 2009)

Si riporta la relazione del Dott. Domenico Chinedemi sulla  motivazione della sentenza nel giudizio tributario alla luce della novella del codice di procedura civile (l. n. 69 del 2009) http://www.altalex.com/index.php?idu=128496&cmd5=824862de1b394fab212e9c9a15b9a604&idnot=47431

sui danni bagatellari

Per danno bagatellare va inteso quel danno consistente in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione.
La corte di Cassazione a SS.UU. con sentenza del 19 agosto 2009, n. 18356 ha statuito che " In tema di responsabilità per fatto illecito, rientra tra i principi informatori della materia, ai quali è tenuto a uniformarsi il g.d.p. nel giudizio di equità, quello di cui al disposto dell'art. 2059 c.c. il quale, secondo una lettura costituzionalmente orientata, non disciplina un'autonoma fattispecie di illecito, produttiva di danno non patrimoniale, distinta da quella prevista dall'art. 2043 c.c., ma regola i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali, sul presupposto dell'esistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dall'art. 2043 c.c., con la peculiarità della tipicità di detto danno, stante la natura dell'art. 2059 c.c., quale norma di rinvio ai casi previsti dalla legge ovvero ai diritti costituzionali inviolabili, presieduti dalla tutela minima risarcitoria, e con la precisazione, in tale ultimo caso, che la rilevanza costituzionale deve riguardare l'interesse leso e non il pregiudizio in conseguenza sofferto, e che la risarcibilità del danno non patrimoniale presuppone, altresì, che la lesione sia grave e che il danno non sia futile"

venerdì 11 dicembre 2009

TG VIDEO DIRITTO puntata del 02.12.09

Concorso del pedone che attraversa la strada di notte: una decisione della Corte di Cassazione
http://www.videodiritto.it/blog/2009/12/01/tg-videodirittoit-puntata-del-2-dicembre-2009/

TG VIDEO DIRITTO puntata del 26.11.09

Indennizzo anche per i voli in ritardo. La corte di Giustizia estende la compensazione prevista per il volo cancellato http://www.videodiritto.it/blog/2009/11/25/tg-videodirittoit-puntata-del-25-novembre-2009/

TG VIDEO DIRITTO puntata del 18.11.09

occhi alla parte in cui viene detto che anche L’ausiliario può fare le multe anche fuori le strisce blu se dipendente del comune http://www.videodiritto.it/blog/2009/11/18/tg-videodirittoit-puntata-del-18-novembre-2009/

TG VIDEO DIRITTO puntata del 12.11.09

http://www.videodiritto.it/blog/2009/11/11/tg-videodirittoit-puntata-del-11-novembre-2009/?NL=152&L=1&UIM=studiolegalevasapollo@gmail.com&UID=699&lingua=ita

puntata tg video diritto del 04.11.09

http://www.videodiritto.it/blog/2009/11/04/tg-videodirittoit-puntata-del-04-novembre-2009/?NL=147&L=1&UIM=studiolegalevasapollo@gmail.com&UID=699&lingua=ita

giovedì 10 dicembre 2009

Prima ordinaza sul nuovo rito sommario

Con l'ordinanza del 18 novembre 2009 il Tribunale di Varese inizia a chiarire alcuni aspetti sul procedimento sommario previsto dal nuovo art. 702 bis c.p.c. inserito dalla L. 69/09.
Collegandovi al seguente link potrete leggere la nota dell'Avv. Manuela Rinaldi, nonchè la massima e il testo integrale dell'ordinanza http://www.altalex.com/index.php?idnot=48300