giovedì 15 agosto 2013
martedì 24 gennaio 2012
giovedì 1 dicembre 2011
Commento al D.Lgs. 1 settembre 2011 n. 150
Di Luigi Viola
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venerdì 18 dicembre 2009
TG VIDEO DIRITTO 16.12.2009
domenica 13 dicembre 2009
impedire all'ex di prendere gli effetti personali dopo la separazione integra gli estremi del reato di appropriazione indebita
La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 37498/2009) ha stabilito che rischia il carcere per appropriazione indebita l'ex che impedisce all'altro di andarsi a riprendere la macchina e gli effetti personali. Secondo gli Ermellini, il delitto di appropriazione indebita si consuma nel momento in cui l'agente tiene consapevolmente un comportamento oggettivamente eccedente la sfera delle facoltà ricomprese nel titolo del suo possesso ed incompatibile con il diritto del titolare, in quanto significativo nell'immutazione del mero possesso in dominio.
Da tale principio prosegue la Corte-, affermato dalla giurisprudenza, si desume che il reato in questione, consumato nel momento in cui il soggetto agente esercita la signoria sul beni uti dominus e non è necessario che la parte offesa debba formulare un'esplicita e formale richiesta di restituzione dello specifico bene oggetto della interversione del possesso. Nel caso di speciela situazione di fatto maturata fra le parti (separazione con allontanamento della parte offesa dalla casa di abitazione senza il ritiro dei propri oggetti personali e della autovettura) e la corrispondenza intercorsa fra i legali, consente di ritenere che l'imputato ha avuto modo di comprendere perfettamente di trattenere presso di se oggetti appartenenti alla parte offesa
Da tale principio prosegue la Corte-, affermato dalla giurisprudenza, si desume che il reato in questione, consumato nel momento in cui il soggetto agente esercita la signoria sul beni uti dominus e non è necessario che la parte offesa debba formulare un'esplicita e formale richiesta di restituzione dello specifico bene oggetto della interversione del possesso. Nel caso di speciela situazione di fatto maturata fra le parti (separazione con allontanamento della parte offesa dalla casa di abitazione senza il ritiro dei propri oggetti personali e della autovettura) e la corrispondenza intercorsa fra i legali, consente di ritenere che l'imputato ha avuto modo di comprendere perfettamente di trattenere presso di se oggetti appartenenti alla parte offesa
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Risarcimento del pedone che viene investito attraversando le strisce pedonali
Gli automobilisti devono dare la precedenza ai pedoni che attraversano sulle strisce pedonali. Si tratta di un comportamento 'incivile' sottoline la Corte ricordando che mentre si è alla guida di un'autovettura si è sempre obbligati a dare la precedenza ai pedoni in transito sulla segnaletica orizzontale loro dedicata. Non si tratta dunque di un atto discrezionale dell'automobilista che deve sempre fermarsi. Sulla scorta di tale principio la corte (sentenza n.20949/2009) ha accolto il ricorso dei tre figli di una donna investita sulle strisce da un motociclista e morta poco dopo per le gravi lesioni craniche. I giudici di merito avevano attribuito il 30% della colpa dell'incidente alla donna che aveva attraversato la strada frettoosamente e senza guardare se stessero sopraggiungendo delle vetture. Il danno riconosciuto i prossimi congiunti era stato quindi limitato nella misura del 70% del totale. La Corte di Cassazione con la citata sentenza stabilisce che:
"In caso di sinistro occorso in prossimità di un attraversamento pedonale, sussiste un concorso di colpa del pedone allorché questi abbia tenuto una condotta assolutamente imprevedibile e del tutto straordinaria, non ipotizzabile nel caso di semplice attraversamento frettoloso ed a testa bassa. Infatti, non può essere attributo al pedone, che ha la precedenza, il dovere di valutare, pena l'addebito del concorso di colpa, la velocità dei veicoli che sopraggiungono o addirittura l'intenzione del conducente di rallentare o no: chi è sulle strisce ha ragione di fare affidamento sulla cautela di chi è al volante"
"In caso di sinistro occorso in prossimità di un attraversamento pedonale, sussiste un concorso di colpa del pedone allorché questi abbia tenuto una condotta assolutamente imprevedibile e del tutto straordinaria, non ipotizzabile nel caso di semplice attraversamento frettoloso ed a testa bassa. Infatti, non può essere attributo al pedone, che ha la precedenza, il dovere di valutare, pena l'addebito del concorso di colpa, la velocità dei veicoli che sopraggiungono o addirittura l'intenzione del conducente di rallentare o no: chi è sulle strisce ha ragione di fare affidamento sulla cautela di chi è al volante"
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