Cassazione, sez. VI Civile ordinanza n. 2089 del 30 gennaio 2014
Impugnare esclusivamente per impedire la formazione del giudicato sulla sentenza dichiarativa di divorzio, prima della pronuncia definitiva sull'annullamento del giudice ecclesiastico é causa di responsabilità per lite temeraria ai sensi dell'art 91, I comma C.p.c.Inoltre
" tra il giudizio di nullità del matrimonio concordatario e quello avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili dello stesso non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità, tale che il secondo debba essere necessariamente sospeso a causa della pendenza del primo ed in attesa della sua definizione (Cass. civ., sezione I, n. 11020 del 25 maggio 2005 e n. 24990 del 10 dicembre 2010), posto che trattasi di procedimenti autonomi, non solo sfocianti in decisioni di diversa natura e con peculiare e specifico rilievo in ordinamenti diversi, tanto che la decisione ecclesiastica solo a seguito di giudizio eventuale di delibazione, e non automaticamente, può produrre effetti nell'ordinamento italiano, ma anche aventi finalità e presupposti diversi. "
SENTENZA PER ESTESO
Corte di Cassazione, sez. VI Civile 30.01. 2014, n. 2089
Fatto e diritto